Legge del 1913 numero 89 art. 151


1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.
(Articolo così sostituito dall’art. 37, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 151"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti