Legge del 1907 numero 403 art. 2


Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudizievole alle proprietà attraversate.
Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare, la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.
Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali.

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