Legge del 1907 numero 403 art. 8


Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le norme stabilite negli artt. 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232 (Vedi ora T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici, il cui art. 234 ha abrogato la L. 7 giugno 1894, n. 232).
Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perché sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia richiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

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