Legge del 1907 numero 403 art. 9


Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 3 quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.
In questo caso, ricevuta la perizia, il Pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

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