Legge del 1907 numero 403 art. 10


Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali s'intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

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