Legge del 1907 numero 403 art. 7


Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.
Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirlo passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.
Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovrà presentare analoga domanda accompagnata da regolare progetto tecnico, al Prefetto, il quale, sentito l'ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.
Le Province ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal Prefetto.

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