Legge del 1907 numero 403 art. 6


Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorché non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.
Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.
Queste ultime esenzioni però non sono applicabili allorché non occorre impiantare nel fondo i sostegni, né occupare zone di terreno di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

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