Codice Civile art. 552


DONAZIONI E LEGATI IN CONTO DI LEGITTIMA

1. Il legittimario che rinunzia all' eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall' imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazion, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l' eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest' ultimo.

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