Codice Civile art. 656


LEGATO DI COSA DEL LEGATARIO

1. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell' apertura della successione.
2. Se al tempo dell' apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell' onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 656"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti