Promotori ed organizzatori: la responsabilità patrimoniale



Al comitato fa difetto tanto la personalità giuridica, quanto una perfetta autonomia patrimoniale. Non dovrebbe invece dubitarsi del fatto che esso sia dotato di un proprio compendio patrimoniale (in un certo senso almeno assimilabile al fondo comune proprio dell'associazione non riconosciuta: cfr. l'art. 37 cod.civ.), anche se il tenore letterale dell'art.41 cod.civ. non incoraggia questa conclusione. Al riguardo è il caso di verificare il dato afferente alla responsabilità per le obbligazioni contratte ed alla rappresentanza nei rapporti coi terzi.

La responsabilità ha a che fare ad un tempo con le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e con la conservazione dei fondi raccolti e la loro erogazione allo scopo annunciato.

Con riferimento al grado di consistenza dell'autonomia patrimoniale la disciplina del codice prevede che:

  1. gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi sono responsabili, personalmente e solidalmente fra loro, della conservazione ed erogazione secondo lo scopo dei fondi medesimi (art. 40 cod.civ.). Questa responsabilità si pone evidentemente nei confronti di chi ha provveduto ad erogare le somme;
  2. la responsabilità per le obbligazioni assunte nei riguardi dei terzi è personale e solidale fra tutti i suoi componenti (art. 41 cod.civ.). Ciò significa che, a differenza di quanto accade in tema di associazione non riconosciuta, non risponde soltanto chi ha agito in nome e per conto dell'ente, bensì tutti i componenti del comitato (vale a dire promotori o organizzatori, non ovviamente gli oblatori: Cass. Civ. Sez. III, 134/82 ) nota1.
  3. i sottoscrittori sono tenuti solamente all'effettuazione delle oblazioni promesse (art. 41 cod.civ.). La consistenza dell'autonomia patrimoniale in tema di comitati risulta invero assolutamente peculiare: non esiste infatti nessuna limitazione di responsabilità per promotori e organizzatori, i quali sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte dal comitato. Con tutta evidenza non è vero tuttavia l'inverso: i beni e le attività del comitato non rispondono in nessun caso dei debiti personali dei promotori o degli organizzatori. Una volta perfezionato l'atto di oblazione, neppure i creditori degli oblatori potranno far valere i loro diritti sui beni che ne sono l'oggetto, se non nei limiti dei rimedi ordinari (azione revocatoria: art.2901 cod.civ. ). Rimane da aggiungere come, ai sensi delle norme in considerazione, non sia assolutamente chiaro se la responsabilità di promotori e organizzatori sia sussidiaria o meno. Il promotore che fa fronte all'obbligazione contratta nell'interesse del comitato adempie ad un'obbligazione propria o altrui? Probabilmente il modo di disporre dell'art.41 cod.civ. si deve all'evoluazione dottrinale del tempo di emanazione del codice civile, essendo parso ai compilatori che il comitato potesse raggiungere una propria autonomia patrimoniale soltanto una volta conseguito il riconoscimento quale fondazione.

La destinazione al comitato, pur in difetto di personalità giuridica da comunue vita ad un vincolo reale di destinazione dei fondi, vincolo che si concreta nella inaggredibilità di essi sia da parte dei creditori personali degli organizzatori, sia da parte dei creditori degli oblatori.

Si deve infine ritenere che, qualora il comitato svolga attività economica organizzata professionalmente, seppure funzionale allo scopo che persegue, esso sia soggetto a fallimento, estensibile alla persona degli organizzatori nota2.

Anche al comitato è stata riconosciuta dalla legge la capacità processuale: esso infatti può stare in giudizio nella persona del presidente (art. 41 cod.civ.).

Note

nota1

La dottrina sembra concorde nel ritenere che i componenti del comitato siano responsabili non solo per le obbligazioni negoziali, ma anche per quelle derivanti da fatto illecito, purchè connesse all'esercizio di un'attività posta in essere per il comitato stesso. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.361; Basile, Gli enti di fatto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.1539; Costi, Fondazioni e imprese, in Riv. dir. civ., I, 1968, p.42.
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nota2

Così Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.320.
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Bibliografia

  • BASILE, Le persone giuridiche. Gli enti di fatto, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 2, t.I, 1982
  • COSTI, Fondazione e impresa, Riv.dir.civ., I, 1968
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976


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