L'
art.42 cod.civ. stabilisce che cosa fare delle attività residue in una situazione di insufficienza dei fondi raccolti con riferimento allo scopo da perseguire o quando questo non sia più attuabile o sia stato raggiunto. In tal caso, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Secondo un'opinione
nota1 si potrebbe fare ricorso analogico alla disciplina prevista dalla legge in materia di fondazioni. Altri
nota2 hanno osservato che nulla vieterebbe invece di conferire rilievo, al fine di disciplinare il fenomeno dell'estinzione, alla volontà degli organizzatori.
Note
nota1
Si vedano p.es. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.328; Protettì, Persone fisiche e giuridiche. Domicilio e residenza. Assenza e morte presunta. Parentela e affinità, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, libro I, Novara, 1971, p.391.
top1nota2
Cfr. Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir., p.762; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.363; Calvi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.205.
top2Bibliografia
- AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
- CALVI, Milano, Comm.cod.civ. dir,da Cendon, I, 1990
- GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976