Codice Civile art. 41


RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI. RAPPRESENTAZA IN GIUDIZIO
1. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
2. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti