Legge del 1962 numero 1860 art. 18


Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.
Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.
Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;
2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16 comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b).
L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare.

(Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1962 numero 1860 art. 18"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti