Legge del 1977 numero 185 art. 3-Convenzione


CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI DERIVANTI DA INQUINAMENTO DA IDROCARBURI
1. Colui che al momento di un incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento che risulti da una fuga o scarico di idrocarburi dalla propria nave in seguito all'incidente, tranne che nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il proprietario è responsabile qualora provi che il danno da inquinamento:
a) risulti da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da una insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, o
b) risulti interamente dal fatto che un terzo abbia deliberatamente agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, o
c) risulti interamente dalla negligenza o da altra azione pregiudizievole di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione.
3. Se il proprietario riesce a provare che il danno da inquinamento risulta interamente o in parte, sia dal fatto che la persona che lo ha subito ha agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, sia dalla negligenza di tale personale, il proprietario può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità verso la detta persona.
4. Le richieste di riparazione dei danni da inquinamento potranno essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Nessuna richiesta di indennizzo, sia essa basata o meno sulla presente Convenzione, potrà essere formulata contro gli impiegati o gli agenti del proprietario.
5. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1977 numero 185 art. 3-Convenzione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti