Tribunale di Milano, 29 marzo 2005. Obblighi e responsabilità dell'avvocato.

L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma II e 2236 c.c., impone all'avvocato di adempiere sia all'atto del conferimento del mandato, che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio e di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.


Commento

La pronunzia sollecita una riflessione sul tema della colpa lieve nell'ambito della valutazione dell'inadempimento dell'obbligazione c.d. "di mezzo" quale usualmente si qualifica quella scaturente dall'incarico professionale conferito all'avvocato.

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