La nazionalità e la sede



Mentre la cittadinanza è un concetto riferibile alle persone fisiche, per le persone giuridiche viene utilizzato il termine nazionalità per indicare l'appartenenza di esse ad un determinato Stato.

Per quanto attiene alla persone giuridiche non aventi scopo di lucro, si considerano italiane quelle entità che siano state costituite in Italia e che in Italia hanno ottenuto il riconoscimento.

E' anche possibile che si diano casi di doppia nazionalità (come accade per la cittadinanza delle persone fisiche). Non appare possibile, al contrario, che si verifichi una condizione assimilabile all'apolidia.

I criteri del luogo di costituzione e del riconoscimento si palesano del tutto inadeguati a fornire risultanze sufficientemente sicure per quei tipi di persone giuridiche che conseguono il riconoscimento in via generica, come avviene per le società di capitali.

Per questo motivo il codice detta alcune norme (artt. 2507 , 2508 , 2509 , 2509 bis e 2510 cod.civ.) che hanno il fine sia di assicurare che la normativa in materia venga interpretata conformemente ai principi dell'ordinamento della Comunità europea, sia di regolare l'attività svolta in Italia dalle società costituite all'estero, onde evitare che tale attività non danneggi lo Stato. A ciò sono ispirate le riferite norme del codice concernenti l'attività in Italia delle società costituite all'estero e l'attività all'estero delle società costituite in Italia nota1.

Occorre chiarire che, in ogni caso, quand'anche una società avesse all'estero l'oggetto della propria attività, sarebbe tuttavia assoggettata alla legge italiana quando venisse in fatto ad esplicarla nel territorio dello Stato.

Per tutte le persone giuridiche risultano inapplicabili i concetti di dimora e di residenza, propri delle persone fisiche. La localizzazione dell'ente, che potrebbe in una qualche misura essere avvicinata al concetto del domicilio, è basata sul concetto di sede , che in genere può dirsi corrispondente al luogo di svolgimento della attività principale nota2.

In concreto, al fine di individuare la "sede", è possibile fare uso dei seguenti criteri:
  1. l'indicazione ufficiale emergente dagli atti. Nell'atto costitutivo dell'associazione, della fondazione o della società di capitali, occorre necessariamente la menzione della "sede" (artt. 16 , 2295 , 2328 , 2463 cod.civ., norme, quest'ultime, che fanno riferimento semplicemente al Comune in cui essa viene posta). Questa indicazione dev'essere pubblicata, con le successive modificazioni, sia nel registro delle persone giuridiche (artt. 1 e apri 7 D.P.R. 361/00, portante una disciplina abrogativa degli artt. 33 e 34 cod.civ.), sia nel registro delle imprese (artt. 2196 e 2197 cod.civ.);
  2. l'effettivo svolgimento dell'attività dell'ente. L'art. 46 cod.civ. , oltre alla sede che risulta dagli atti, come detto sub a), prevede il caso dell'esistenza di una sede effettiva , diversa da quella dichiarata e registrata. Si tratterà del luogo in cui si concentrano principalmente gli affari dell'ente, quale ad esempio lo stabilimento principale. In tutti i casi in cui l'ente ha una "sede effettiva" differente da quella "dichiarata", i terzi possono considerare come "sede della persona" tanto l'una che l'altra (art. 46 , II comma cod.civ.) nota3;
il codice civile conosce inoltre la distinzione fra "sede principale" e "sede secondaria" (art. 2197 cod.civ. ): essa si fonda sul criterio quantitativo della comparazione dell'attività che venga contemporaneamente svolta in più luoghi. Le sedi secondarie devono essere dichiarate e registrate come quelle principali. A questo proposito è riferibile la stessa qualificazione in chiave di sede effettiva e sede dichiarata già manifestata al punto che precede nota4.

Note

nota1

In generale si veda: A. Berlinguer, in La riforma delle società, Torino, 2003, p. 504 (artt.2462-2510 cod.civ.). Relativamente alla normativa antecedente alla riforma, si confrontino: Simonetto, Delle società. Trasformazione e fusione delle società. Società costituite all'estero, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976; Ballarino, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. V, Torino, 1997, pp.1338 e ss..
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nota2

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.113; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.108.
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nota3

Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 1813/2014.
Si vedano tra gli altri Fontana, Sede effettiva dell'impresa, sede secondaria e dipendenza dell'azienda, in Monitore dei tribunali, 1967, pp.522 e ss.; Tedeschi, Domicilio, residenza, dimora, in N.mo Dig. it., p.199.
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nota4

La giurisprudenza, Cass. Civ. Sez. III, 959/98 e Cass. Civ. Sez. II, 1202/98 , è categorica nell'attribuire valenza generale al principio contenuto nell'art. 46 cod.civ. , anche ai fini della disciplina delle notificazioni ex art. 145 cod. proc. civ. .
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Bibliografia

  • BALLARINO, Torino, Comm.cod.civ., V, 1997
  • BERLINGUER A., La riforma delle società, Torino, a cura di Sandulli e Santoro, 2003
  • FONTANA, Sede effettiva dell'impresa, sede secondaria e dipendenza dell'azienda, Monitore dei tribunali, 1967
  • SIMONETTO, Delle società.Trasformaz. e fusione delle società, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. di Scialoja-Branca, a cura di F. galgano, 1976
  • TEDESCHI, Domicilio, residenza, dimora, N.sso Dig.it., VI, 1967

Prassi collegate

  • Quesito n. 186-2015/A, Isole Cayman - status giuridico e nazionalità
  • Quesito n. 57-2006/I, Istituzione in Italia di una sede secondaria da parte di una società estera
  • Le principali disposizioni ai fini IRES dopo il decreto legge sulle liberalizzazioni
  • Quesito n. 6017/I, Nazionalizzazione di società estera

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