Elementi della persona giuridica



La persona giuridica, concetto ispirato a varie costruzioni dogmatiche, è suscettibile di essere studiato nei suoi elementi costitutivi.

Comunemente nota1 vengono presi in considerazione, sia pure in base ad una diversa combinazione a seconda del tipo di entità, un elemento soggettivo (la pluralità di persone), un elemento oggettivo (un compendio patrimoniale) ed un elemento teleologico (una finalità, uno scopo).

  1. La pluralità delle persone. L'esistenza di questo presupposto, cioè di una pluralità di persone fisiche, le quali si organizzino per il raggiungimento di un fine comune, apprestando i mezzi necessari, caratterizza la categoria delle "associazioni". In tema di società a base capitalistica la pluralità dei soci non risulta più essere un elemento indefettibile, potendo la costituzione aver luogo anche mediante atto unilaterale (cfr.artt. 2328 , 2463 cod.civ.).
  2. Lo scopo. Questo elemento viene valutato per ogni singola "persona giuridica". Lo ogni scopo deve essere esistere ed essere espressamente indicato. Per le persone giuridiche non aventi finalità lucrativa l'apprezzamento della finalità conduce ad un riconoscimento di tipo concessorio che implica l'apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa della rilevanza di esso. Per quanto attiene alle persone giuridiche aventi fine lucrativo (società a base capitalistica), l'apprezzamento dello scopo si trasfonde nella valutazione dell'oggetto sociale in sede di sindacato omologatorio da parte dell'autorità giudiziaria.
  3. Il patrimonio. La legge vuole che l'ente abbia i mezzi per raggiungere lo scopo dichiarato nota2. Il sindacato sull'adeguatezza dei mezzi patrimoniali è connesso con la valutazione del fine di cui si è brevemente fatto cenno al punto che precede e sul quale si avrà modo di tornare. Si disputa circa la rilevanza di ciascuno di questi elementi relativamente alla tipologia di persona giuridica nota3. Si afferma infatti, in tema di fondazioni, che una volta che il/i fondatore/fondatori avessero dotato l'ente di un patrimonio, la figura di essi svanirebbe, non risultando essenziale se non nella fase meramente costitutiva del fenomeno.

Si ribatte che, in ogni caso, occorre esistano soggetti che amministrano il compendio facente capo alla fondazione, di modo che, comunque, prescindendo dal fatto che gli amministratori non possono disporre nè delle finalità dell'ente (assegnate dal fondatore) nè ad arbitrio dei beni di esso (assegnati allo scopo), esiste la considerazione di un aspetto soggettivo, anche se grandemente subordinato rispetto al preponderante rilievo che possiede l'elemento oggettivo.

Ciò che conta è non perdere di vista la realtà normativa: in tanto possiamo giovarci delle rappresentazioni teoriche della dottrina, in quanto siano in grado di rispecchiare con fedeltà quanto emerge dal dato di legge.

In questo senso risulta di qualche utilità l'impostazione tradizionale che fa perno sui dati di cui si è fatto cenno, rinviando ogni ulteriore considerazione in sede di analisi di ciascuna delle figure.

Dal punto di vista meramente strutturale, con l'esclusione delle sole fondazioni, gli enti in esame possono ritenersi accomunati dall'essere originati da contratti in cui le parti hanno una comunione di scopo (categoria che si differenzia da quella dei contratti a prestazioni corrispettive).

Si tratta di contratti aperti nota4, suscettibili cioè di adesione da parte di ulteriori soggetti rispetto alle parti originarie. Occorre tuttavia chiarire che tale apertura non si concreta nell'attribuzione al terzo di alcun diritto soggettivo in ordine all'ammissione all'ente.

Questa considerazione vale sia per le associazioni sia per le società di capitali. Il contratto che dà vita alle prime è stato definito come contratto aperto a struttura aperta, quello che dà vita alle seconde come contratto aperto a struttura chiusa.Nel primo caso verrebbero in esame interessi di categoria, intesa come ambito indeterminato di soggetti potenzialmente accomunati da interessi comuni, sia pure attinenti a finalità di tipo ideale (tutti gli sciatori, tutti gli appartenenti ad una certa fazione politica), nel secondo interessi di gruppo (vale a dire di determinati soggetti animati dal fine di trarre lucro).La distinzione rileva dal punto di vista logico perchè il gruppo può essere incrementato, pur occorrendo una modifica dell'accordo iniziale (o aumento di capitale o si modificano i patti sociali nelle società di persone, come tali prive di personalità giuridica) che invece non è, al contrario, necessaria per ampliare il substrato soggettivo associativo (è sufficiente ammettere il nuovo associato, senza modificare l'atto costitutivo originario).

L'interesse di categoria, ovviamente tale in quanto creato dagli stessi associati, è qualitativamente diverso rispetto all'interesse di gruppo. Mentre la società può costituire un ambito chiuso o relativamente tale (si pensi all'introduzione di clausole di gradimento e/o di prelazione negli statuti di società di capitali) invece nelle associazioni occorre necessariamente che vengano stabilite le condizioni di ammissibilità di altri soggetti rispetto agli originari associati nota5 ( si veda l'art.16 cod.civ. , cfr. anche art.2528 cod.civ. per le società cooperative ).

Il fatto notevole è che, anche se lo statuto deve contenere tali condizioni di ammissione, poi è comune l'affermazione in base alla quale non sussiste comunque alcun diritto soggettivo del terzo in ordine alla sua ammissione all'associazione (Cass. Civ. Sez. II, 1992/95 ) nota6.

Giova aggiungere che, per quanto attiene alle persone giuridiche di diritto pubblico (c.d. "enti autarchici territoriali"), cioè Stato, province, comuni e regioni, occorre anche considerare un ulteriore elemento, del tutto difettante per le persone giuridiche private: il "territorio".

Note

nota1

Cfr. De Francesco, Persona giuridica (dir. priv. e pubbl.), in N.mo Dig. it., p.1039; Auricchio, Associazioni, in Enc. dir., p.876.
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nota2

L'art 2 disp.att.cod.civ. disponeva infatti che la domanda di riconoscimento di una persona giuridica fosse accompagnata da tutti quei documenti che possano servire a dimostrare sia lo scopo che i mezzi patrimoniali per provvedervi. La norma è stata abrogata per effetto dell'art.11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (la cui peculiare efficacia è derivata dalla L. 15 marzo 1997, n.59 ). Il IV comma dell'art. 1 del D.P.R. citato dispone che "la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda" (di riconoscimento).
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.108, reputa infatti necessario, per la costituzione delle associazioni, una pluralità di persone e lo scopo comune, per le fondazioni, il patrimonio e lo scopo. Per queste ultime, anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.103, e De Giorgi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.149 ritengono non occorrente la pluralità di persone.
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nota4

Si confrontino Cesaro , Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979; Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.148.
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nota5

L'atto costitutivo dovrà contenere le indicazioni circa i requisiti occorrenti per l'ammissione. Cfr. Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p.66.
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nota6

Cfr. Galgano, op.cit., p.152.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
  • CESARO, Contratto aperto e adesione del terzo, Napoli, 1979
  • DE FRANCESCO, Persona giuridica, Torino, N.sso Dig.it., 1965
  • DE GIORGI, Torino, Comm.cod.civ., I, 1993
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952


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