Codice Civile art. 46


SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE
1. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
2. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell' articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

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