Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1202 (06/02/1998)


La disposizione contenuta nell' art. 46 capoverso cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest' ultima, vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell' art. 145 cod. proc. civ.. Pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale.

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