La denominazione della persona giuridica




Come la persona fisica viene individuata per il tramite del nome, la persona giuridica viene identificata mediante una denominazione. L'atto costitutivo e lo statuto, sia in tema di associazioni e fondazioni, sia in relazione alle persone giuridiche lucrative, devono indicare questo elemento (artt. 16 , 2328 , 2463 cod.civ.) nota1.

Si noti che in tema di società a base personale, il "nome" viene invece appellato "ragione sociale" (art. 2295 cod.civ. ).

La denominazione deve essere riportata nel registro delle persone giuridiche (artt. 1 e 7 D.P.R. 361/00, abrogativo dell'art. 33 cod.civ. ) o in quello delle imprese (art. 2196 cod.civ. ).

La denominazione della persona giuridica avviene solitamente in seguito alla libera scelta dei fondatori o degli associati. E' così possibile che venga ricavata con attinenza all'attività o al fine perseguito dall'ente oppure da un nome di fantasia.

Per quanto attiene alla società in nome collettivo (che, beninteso, è sprovvista di personalità giuridica) la ragione sociale deve tuttavia contenere il nome di almeno uno dei soci con l'indicazione del rapporto sociale con altri (art. 2292 cod.civ. ); quella della società in accomandita, sia semplice che per azioni (artt. 2314 e 2453 cod.civ. ), deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società "in accomandita semplice" o "per azioni". Con riferimento alla società a responsabilità limitata il testo dell'art.2463 cod.civ. risultante dalla riforma del diritto societario prescrive al n.2 che la denominazione debba contenere l'indicazione del detto tipo sociale.

Note

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Il nome deve essere tale da non creare una potenziale confusione con quello utilizzato da un'altra persona giuridica. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.179.
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