Allo scopo di poter discutere della capacità di agire riferibile alla persona giuridica occorre introdurre la nozione di organo, definibile come quella parte dell'ente deputata ad una determinata funzione. L'organo corrisponde a quella articolazione interna dell'ente specializzata in ordine ad un determinato compito che viene affidato alle sue competenze. Tra gli altri organi viene in esame ai nostri fini quello al quale è affidata la funzione di esprimere la volizione della persona giuridica. Non si tratta di rappresentanza poichè non v'è dualità soggettiva tra il soggetto che esprime la volontà e l'entità alla quale questa volontà si riferisce
nota1. V'è piuttosto
immedesimazione organica, termine che evidenzia l'esistenza di un solo soggetto. L'organo non è, nello svolgimento delle proprie funzioni, soggetto diverso dalla persona giuridica
nota2. Ovviamente l'organo, come tale, possiede un substrato naturalistico suo proprio: vale a dire che esso può consistere in una o più persone fisiche (si pensi ad un Consiglio di Amministrazione). Questa constatazione darà modo di introdurre in seguito la problematica dei nessi di imputazione della condotta dell'organo al soggetto per il quale agisce.
E' appena il caso di rilevare che risultano del tutto inapplicabili alla persona giuridica i concetti di incapacità legale e naturale
nota3. Si potrà al più discutere sull'eventuale situazione di incapacità di intendere o di volere della persona fisica che impersona l'organo.
Note
nota1
La dottrina sul punto è pienamente concorde. Si confrontino p.es. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.44; Minervini, Alcune riflessioni sulla teoria degli organi delle persone giuridiche private, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, pp.935 e ss.; Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Organi, Milano, 1947, pp.145 e ss..
top1nota2
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.106, infatti sottolinea come gli organi esprimano la stessa volontà sociale, nonchè di conseguenza gli atti compiuti siano formalmente atti della persona giuridica. Si veda anche Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.276.
top2nota3
V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.111.
top3Bibliografia
- MINERVINI, Alcune riflessioni sulla teoria degli organi nelle persone giuridiche private, RPC, 1953
- ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, organi, Milano, 1947
Prassi collegate
- Quesito n. 68-2014/I, Preposizione institoria di persona giuridica