La dichiarazione dell'interesse culturale del bene



Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 42/04 ai fini della considerazione di un bene come culturale è necessaria, a prescindere dalle ipotesi di cui al I comma dell'art. 10 del Codice che annovera beni intrinsecamente culturali, nonché dei casi di cui al II comma della stessa norma (la quale a propria volta considera alcune categorie di beni appartenenti allo Stato e ad enti pubblici territoriali), l'emissione di un'apposita dichiarazione che accerti la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dal III comma dell'art. 10 del Codice nota1. Quest'ultima norma ( modificata ed integrata per effetto del D.Lgs. 26 marzo 2008 n.62 ), annovera specifiche categorie di beni che vengono valutate, ai fini della culturalità, in dipendenza tanto dell'appartenenza soggettiva, quanto dello speciale interesse che viene in considerazione nota2.

L'art. 14 del Codice assume in considerazione il procedimento ai fini dell'emissione della dichiarazione dell'interesse culturale. Anzitutto il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e d'ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. La comunicazione contiene gli elementi d'identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti che ne scaturiscono, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dallo stesso Codice al titolo I Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV. Questi effetti sono destinati a venir meno una volta scaduto il termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo". La dichiarazione dell'interesse culturale è infine adottata dal Ministero. Al riguardo l'art.8 del D.P.R. 8 giugno 2004, n.173 prevede, nell'ambito dell'articolazione delle competenze ministeriali, l'intervento della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici. Il Direttore infatti, ai sensi della lettera b) del predetto art. "dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze... l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'art. 13 del Codice"; infine, ai sensi della lettera c) "verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche prive di fine di lucro...".

Note

nota1

Dunque anche attualmente l'art.10 del Codice(come modificato dall'art.2, I comma, D.Lgs. 62/08)riproponela distinzione tra beni appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche non lucrative, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciutie beni appartenenti a privati o a persone giuridiche lucrative di cui alla disciplina previgente.

A proposito della dichiarazione di interesse particolarmente importante, l'art. 6 dell'abrogato T.U. (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ) prescriveva, al I comma che, il Ministero dichiarasse l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2 , I comma, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5 , I comma. Si trattava cioè dei beni che, qualora fossero appartenuti ad un ente pubblico ovvero ad una persona giuridica senza fine di lucro avrebbero potuto essere qualificati come intrinsecamente culturali, senza alcun bisogno di un'apposita dichiarazione che, al contrario, sarebbe venuta in esame quando invece il bene fosse appartenuto ad una persona fisica ovvero ad una persona giuridica che persegua scopi lucrativi. Seguitava il II comma dell'art. 6 cit. specificando che l'intervento dichiarativo del Ministero avesse invece luogo in ogni caso per i beni culturali per relationem. La norma, infatti, prescriveva che il Ministero dichiarasse altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2 , I comma, lettera b) , nonché l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2 , I comma, lettera c) ed infine il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2 , IV comma, lettera c) . Quali erano gli effetti della dichiarazione d'interesse particolarmente importante? Lo stesso III comma dell'art. 6 rinviava a questo proposito all'art. 10 del D.Lgs.490/99. Detta ultima norma al II comma prescriveva che le disposizioni del Capo II, Sezione I e II (obblighi di conservazione, gli speciali controlli, le prescrizioni urbanistiche, le misure conservative) e del Capo III, Sezioni I e II (le norme di circolazione la disciplina della denunzia e della prelazione), si applicassero alle cose indicate nell' art. 2, I comma, lettera a) (beni intrinsecamente culturali) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'art. 2, IV comma, lettera c) (i beni archivistici), solo se fosse intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'art. 6 . La dichiarazione (ed ovviamente la successiva notifica) si poneva dunque come requisito ai fini dell'applicabilità delle parti più significative della normativa di salvaguardia del t.u. quando i beni fossero appartenuti a persone fisiche o a persone giuridiche lucrative. Quanto al procedimento l'art. 7 del T.U. prevedeva, in armonia rispetto alle prescrizioni di cui agli artt. 7 , I comma e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificati per effetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 ) che il Ministero avviasse il procedimento di dichiarazione previsto dall'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. La comunicazione aveva per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto d'iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal IV comma dell'art. 2 , nonchè l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Allorché il procedimento avesse riguardato complessi immobiliari, la comunicazione avrebbe dovuto essere inviata anche al Comune interessato.
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nota

nota2

Giova al riguardo rammentare il modo di disporre dell'art. 10 del Codice . La norma contempla infatti al I comma una serie di beni che sono considerati culturali in relazione al duplice concorrente elemento costituito dall'interesse che rivestono e dall'appartenenza allo Stato e ad altri enti pubblici. Al II comma invece la stessa norma fa derivare la culturalità sia dalla tipologia del bene, sia dall'appartenenza del medesimo. Al III comma infine la culturalità dei beni che la norma annovera è fatta discendere dall'intervento della dichiarazione d'interesse culturale.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 548-2011/C, Alienazione a favore del pontificio seminario di bene ecclesiastico di proprietà di istituto religioso
  • Quesito n. 92-2011/C, Efficacia dei provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore del codice dei beni culturali

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