La dichiarazione di interesse particolarmente importante, la notificazione e la trascrizione del vincolo (beni culturali)



Già a far tempo dall'emanazione del t.u. del 1999 (D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 in materia di beni culturali) era stata finalmente messa a fuoco la differenza tra il provvedimento amministrativo per il cui tramite l'Amministrazione effettua il riconoscimento formale dell'interesse pubblico del bene culturale e la notificazione del medesimo ai soggetti (diversi da quelli appartenenti a soggetti pubblici) ai quali appartengano i detti beni. Con il Codice dei beni culturali entrato in vigore per il tramite del D. Lgs. 42/2004 questa impostazione è stata confermata (cfr.art. 13 del Codice ).

Quanto alla trascrizione, l'art. 15 del Codice , al II comma, dispone che, ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Dichiarazione d'interesse particolarmente importante, notificazione della medesima nonché l'eventuale trascrizione della stessa saranno oggetto di separata disamina.

Prassi collegate

  • Focus 2/2015, La circolazione dei beni culturali
  • Quesito n. 92-2011/C, Efficacia dei provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore del codice dei beni culturali

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