Codice Civile art. 2734


DICHIARAZIONI AGGIUNTE ALLA CONFESSIONE
1. Quando alla dichiarazione indicata dall' articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l' efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l' altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l' efficacia probatoria delle dichiarazioni.

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