Codice Civile art. 1594


SUBLOCAZIONE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE
1. Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
2. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

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