Il diritto di servitù è connotato da uno
schematismo tipico, qualificato dalla correlazione tra un potere di godimento sopra un fondo altrui ed un'utilità che viene arrecata ad un fondo proprio, secondo le regole base che saranno oggetto di analisi.
Questo nucleo essenziale del diritto esaurisce anche la tipicità di esso
nota1 . Quale è l'
utilitas che vale a fornire sostanza alla servitù?
Una volta che siano rispettati i principi in tema di
predialità, la risposta non può che coinvolgere ogni utilità che un fondo è idoneo ad esprimere in relazione ad un altro fondo. Sono configurabili infatti servitù relative al taglio del legname in un bosco, al rispetto di una determinata altezza della costruzione da edificare, al passaggio o allo scolo di acque, all'infissione di cassette postali, persino all'asportazione di materiale inerte al fine di servire l'attività produttiva che si svolge in connessione diretta con il fondo dominante (servitù
industriale , la quale pone problemi particolari che in seguito analizzeremo). La c.d. cessione di quota di cubatura, in forza della quale l'attitudine edificatoria di un fondo viene trasferita in tutto o in parte in favore di un altro fondo può ben essere nell'ambito che stiamo esaminando.
Si può dunque concludere che, nell'apprezzamento del contenuto dell'
utilitas, vige la regola dell'atipicità temperata dal rispetto dei principi intrinsecamente rinvenibili nel paradigma della predialità.
Occorre inversamente chiarire (e questo significa ribadire il principio della predialità) che, da un lato, il diritto di servitù è tipico, dal punto di vista delle regole generali che lo informano: non sono infatti ammesse servitù irregolari (o
personarum ) aventi efficacia reale. Dall'altro lato, l'autonomia privata, pur esistendo servitù tipiche, previste dalla legge, gode di uno spazio di determinazione contenutistica concernente le singole utilità, sia pure nell'ambito dello schema generico cennato, non praticabile in relazione agli altri diritti reali
nota2. Tale spazio non è comunque privo di limiti: si pensi al tentativo di ricomprendere nello schema della servitù i c.d. "diritti di uso perpetuo e trasmissibile" relativi a porzioni di enti comuni condominiali assegnati quali pertinenze ad unità immobiliari acquistate da singoli condomini. Questi diritti, come ha avuto modo di stabilire la S.C. a Sezioni Unite, non possono essere ritenuti avere natura reale, potendo al più sortire effetti di natura obbligatoria (
Cass. Civ. Sez. Unite, 28972/2020).
Note
nota1
Cfr. Vitucci, Utilità ed interesse nelle servitù prediali, Milano, 1974, pp.47 e ss.; Barbero, Tipicità, predialità e indivisibilità nel problema dell'identificazione delle servitù, in Foro pad., 1957, I, p.1044; Geri, "Numerus clausus", tipicità, atipicità, divisibilità della servitù, in Giur. agraria it., 1978, p.109.
top1nota2
La stessa giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II,
171/93; Cass. Civ. Sez. II,
3242/75 ) ammette espressamente la costituzione e l'esistenza di servitù atipiche.
top2Bibliografia
- BARBERO, Tipicità, predialità e indivisibilità nel problema dell'identificazione delle servitù, Foro pad., I, 1957
- GERI, Numerus clausus, tipicità, atipicità, divisibilità della servitù, Giur.agraria it., 1978
- VITUCCI, Utilità e interesse nelle servitù prediali, Milano, 1974
Prassi collegate
- Quesito n. 23-2012/T, Atto di asservimento volumetrico ed applicazione di un'unica imposta di registro
- Quesito n. 529-2010/C, Cessione di cubatura e legge regionale dell'emilia romagna, fattispecie particolare
- Studio n. 222-2009/C, Appunti in tema di servitù di uso esclusivo
Formulari clausole contrattuali