Differenza tra servitù e limiti legali alla proprietà



Nel codice civile del 1865 accanto alle servitù volontarie veniva disciplinata una categoria di servitù legali nota1 che comprendeva tanto le servitù coattive quanto le vere e proprie limitazioni legali della proprietà: la differenza rischiava di divenire poco perspicua.

D'altronde anche limiti legali risultano in genere stabiliti, analogamente alle servitù, nell'interesse privato. E' dunque consentito derogare alle disposizioni legislative che li regolano in forza di servitù che consentano al vicino quello che, proprio in forza dei limiti legali, sarebbe vietato.

Si pensi alla condotta di piantare alberi a distanza inferiore a quella legale. Una servitù del genere, se ricorrono le condizioni che innanzi vedremo (apparenza della servitù), può costituirsi anche per usucapione. Questo, come è evidente, può porsi come una limitazione pratica del principio relativo all'imprescrittibilità delle facoltà derivanti dai limiti legali: qualora Tizio abbia infatti tollerato che il vicino piantasse alberi a distanza inferiore da quella prescritta, non potrà imporgli l'abbattimento di quelli piantati da oltre vent'anni, pur potendo opporsi alla piantagione di nuovi alberi.

La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 1029/60 ; Cass. Civ. Sez. II, 699/83 ; Cass. Civ. Sez. II, 1423/78 ) ha ribadito la differenziazione tra le servitù ed i limiti legali della proprietà, già peraltro rimarcata dal codice civile, sulla base delle seguenti notazioni:

  1. la servitù è connaturata ad un peso su un fondo cui segue un vantaggio per un altro fondo. Il limite legale concerne invece obiettivamente tutti i fondi nota2, ciascuno dei quali riceve beneficio e subisce correlativamente svantaggio (il che potrebbe peraltro esser dato comune rispetto alle servitù reciproche). Riprendiamo l'esempio delle distanze legali: se non è possibile costruire a meno di tre metri dal vicino, anche costui subisce la stessa limitazione. Con la servitù legale, il legislatore considera invece, in difetto di qualsiasi reciprocità tra i fondi, la situazione sfavorevole in cui si trova un fondo e, al fine di incrementarne l'utilità, impone ad un altro il peso in cui consiste la servitù;
  2. la servitù si estingue per prescrizione, il limite legale è connesso al diritto di proprietà , di per sè perpetuo e non prescrittibile;
  3. il sorgere del limite legale è connesso automaticamente al diritto di proprietà, mentre la servitù deve esser sempre costituita con un apposito atto anche nel caso in cui si trattasse di servitù coattiva;
  4. il diritto di servitù è autonomo, seppure in re aliena, il limite legale è indissolubilmente legato alla proprietà;
  5. la reciprocità dei limiti legali spiega la ragione per cui nessun compenso è previsto in relazione ad essi. L'unilateralità del vantaggio e del sacrificio, si pone a base del diritto all'indennità nel caso della servitù coattiva nota3.

Peraltro i limiti legali possono essere derogati proprio dalla costituzione di una servitù. Si pensi ai limiti di distanza tra le costruzioni (art.873 cod. civ.). Essi ben possono venir meno da apposita convenzione mediante la quale i confinanti, magari reciprocamente, si concedono apposita servitù. La giurisprudenza è giunta a configurare pure l'usucapibilità di un diritto siffatto, sulla scorta della natura apparente della servitù in questione (Cass. Civ., Sez. II, 4240/10). Neppure l'eventuale abuso edilizio relativo all'edificazione farebbe venir meno l'acquisto per uscapione (Cass. Civ., Sez. II, 18888/2014, si veda, negli stessi termini, anche Cass. Civ., Sez.II, 24014/2014).

La costituzione di una servitù si differenzia altresì dalla costituzione di una strada vicinale. Così l'obbligo di destinare una parte di terreno confinante allo scopo di di creare un percorso può non valere ad istituire una servitù di passo, bensì a dar vita ad una strada vicinale formata da distinte particelle di terreno da frazionarsi da ogni singolo fondo al fine di dar vita ad un ente comune tra i proprietari frontisti (Cass. Civ., Sez. II, 17044/2015).

Note

nota1

Sul tema si confrontino p.es. Sargenti, Limiti della proprietà e servitù legali, in Foro pad., 1953, p.116; Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.172.
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nota2

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.638.
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nota3

In generale, sulla differenza fra limiti legali e servitù, si vedano, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.367; Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, pp.73 e ss.; Biondi, Le servitù, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1967, p.383.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIONDI, Le servitù, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1967
  • BRANCA, Servitù prediali, Bologna Roma, Comm.cod.civ., 1979
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • SARGENTI, Limiti della proprietà e servitù legali, Foro pad., 1953

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