Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 12165 (12/11/1992)


Il criterio della buona fede - che, ai sensi dell' art. 1366 cod. civ., costituisce strumento sussidiario d' interpretazione della volontà negoziale ed è perciò inutilizzabile ove questa risulti di per sé chiara attraverso l' interpretazione letterale - corrisponde a regole oggettive di lealtà e correttezza, alla cui stregua si deve ricostruire la volontà delle parti, e non al soggettivo convincimento di una di esse.

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