Cass. civile, sez. Lavoro del 2001 numero 15336 (05/12/2001)


Nei concorsi per l'assunzione di lavoratori dipendenti, che siano regolati dal diritto privato, il bando di concorso assume rilievo come atto unilaterale relativamente alle clausole che non riguardano il contenuto dei contratti di lavoro che saranno conclusi con i vincitori, ma regolano la procedura concorsuale dal punto di vista degli adempimenti formali, a cui i concorrenti devono ottemperare in sede di iscrizione al concorso e delle regole sostanziali del concorso, relative cioè ai criteri per la selezione dei vincitori. Nell'interpretazione di questi ultimi tipi di clausole, deve farsi riferimento alle regole sull'interpretazione dei contratti, nei limiti della compatibilità (art.1324); ne deriva che, mentre riguardo alle clausole relative alle regole sostanziali del concorso, può rilevare anche il criterio ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole, ai fini anche dell'individuazione dei fini perseguti dal soggetto autore dell'atto, relativamente invece alle clausole che prescrivono, a pena di decadenza, adempimenti formali, deve svolgere un ruolo preminente il criterio dell'interpretazione letterale - nei limiti della ragionevolezza e buona fede, a norma anche dello specifico criterio interpretativo di cui all'art.1366 c.c. -, poichè il concorrente deve poter fare affidamento nelle prescrizioni al riguardo dettate nello stesso bando e devono essere salvaguardati i principi di trasparenza e correttezza che costituiscono l'essenza delle procedure concorsuali.

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