Incapacità naturale e atti negoziali



Norma di riferimento in tema di valutazione degli atti negoziali posti in essere dall'incapace è l'art. 428 cod.civ..
Innanzitutto occorre sempre, ai fini dell'annullamento dell'atto posto in essere dal soggetto, che vengano provate:

  1. la condizione di incapacità anche transitoria di intendere o di volere;
  2. la sussistenza di tale condizione nel momento in cui l'atto è stato compiuto (Cass. Civ. Sez. II, 6506/83). Si badi bene come la natura di atto pubblico non copre fino a querela di falso la relativa circostanza (Cass. Civ., Sez. II, 27489/2019).

Inoltre viene effettuata una distinzione che ha quale termine di riferimento la natura giuridica dell'attivitá di cui si tratta:

  1. se si tratta di un atto unilaterale occorre che sussista un grave pregiudizio per l'autore (esso puó concretizzarsi tanto in un danno di natura economica quanto morale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1375/86); in tema di procura, si veda Cass. Civ. Sez. III, ord. 11272/2020;
  2. se si tratta di un contratto è richiesta la prova della mala fede dell'altro contraente, da intendersi come consapevolezza dello stato di incapacitá dell'altra parte.

Non puó essere condivisa la tesi, pure sostenuta da qualche Autore, secondo la quale sarebbe indispensabile il requisito del grave pregiudizio.
La norma è infatti chiaramente strutturata nel senso che il pregiudizio (che puó anche non essere grave come per gli atti unilaterali di cui al comma che precede) o la qualitá del contratto o qualche altro elemento costituiscono gli indici in base ai quali valutare l'esistenza o meno della mala fede dell'altro contraente (Cass. Civ. Sez. II, 2374/92 ).

Esistono infine norme speciali per determinati atti che riconnettono alla semplice prova dello stato di incapacitá al momento dell'atto l'annullamento del medesimo:

  1. per quanto attiene al testamento il n. 3 dell'art. 591 cod. civ. dispone che la semplice prova che un soggetto, sebbene non interdetto, si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece l'atto, legittima chiunque ne abbia interesse ad impugnare l'atto di ultima volonta';
  2. per il matrimonio l'art. 120 cod. civ. prescrive che l'atto possa essere impugnato da quello degli sposi che al momento della celebrazione sia stato incapace, purché non vi sia stata coabitazione per un anno dopo il recupero della pienezza delle facoltà mentali;
  3. per la donazione l'art. 775 cod. civ. ai sensi del quale la donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Incapacità naturale e atti negoziali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti