Cass. civile, sez. II del 1983 numero 6506 (04/11/1983)


“La prova della sussistenza dell' incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda lo annullamento. A tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell' incapacità al compimento dell' atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all' atto. Pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l' accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull' alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dello atto.”

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