Codice Civile art. 775


DONAZIONE FATTA DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE

1. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
2. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

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