Cass. Civ., sez. Unite, n. 4421/2007.Opposizione a decreto ingiuntivo e sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare.

Al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto -ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del Cod Civ.- per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione -ex art. 1137 cod. civ.-, della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Commento

Più in generale, nel senso che l'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale non possieda efficacia sospensiva dei provvedimenti adottati, cfr. Cass. 7073/99.

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