Cass. civile, sez. II del 2002 numero 1201 (30/01/2002)


Nell'ipotesi di conflitto di interessi tra alcuni condomini e il condominio, non regolato dalla legge, è esteso, in via analogica, il divieto di esercitare il diritto di voto, previsto per le società di capitali, per il condominio in potenziale conflitto di interessi, in virtù della ratio consimile, ma, in conformità con il significato letterale dell'espressione impiegata dall'art.2373, comma 2, c.c., la maggioranza necessaria è, invece, quella richiesta, volta per volta, per le singole deliberazioni che si rapporta - attesa l'inderogabilità in meno, ex art.1138 c.c., anche con regolamento contrattuale, delle maggioranze stabilite in materia condominiale - alla totalità dell'elemento personale e reale, vale a dire a tutti i partecipanti al condominio ed al valore dell'intero edificio, compresi i condomini ed i millesimi rappresentati dai condomini in conflitto di interessi i quali possono e non debbono astenersi dall'esercitare il diritto di voto. Nel caso in cui le maggioranze necessarie non si raggiungano, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.

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