Cass. Civ., Sez. II, n. 6412 del 21 marzo 2011. Disciplina dell'impugnazione in grado di appello di pronunzia afferente deliberazione condominiale.

In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c. c la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Atto di citazione e non ricorso. Quantomeno in grado di appello, mentre per il primo grado l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale puà essere indifferentemente svolta con ricorso o con atto di citazione.

Aggiungi un commento