Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari condominiale devono essere proposte con citazione e non con ricorso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14661 dell’11 giugno 2013)

In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. Ciò posto, va ulteriormente osservato che la notificazione della citazione — ancorché non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo (art. 171, comma I, c.p.c.), né dalla costituzione delle parti nei termini loro rispettivamente assegnati — è sufficiente a determinare la pendenza della lite, poiché la mancata costituzione non comporta senz'altro l'estinzione dei processo, il quale, benché in stato di quiescenza, può essere riassunto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. Pertanto, la riassunzione della causa non iscritta a ruolo non determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda permangono inalterati e riferiti, quanto alla loro produzione, alla data della notifica della prima citazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia segue Cass. Civ., Sez. Unite, 8491/11 alla quale si ispira direttamente, facendo salve le impugnazioni svolte con ricorso una volta che abbiano rispettato il termie di cui all'art.1137 cod.civ..

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