Impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale: legittimazione attiva. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 151 del 5 gennaio 2017)

Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete ex art. 1137 c.c., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell'immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere, sono attribuite ai conduttori. (Nella specie, la Corte d'appello riteneva, da un lato, che la delibera impugnata fosse meramente confermativa di precedente delibera, coerente con la destinazione dell'area comune risultante dal regolamento condominiale e con la già avvenuta installazione di un cancello automatico, e, dall'altro lato, evidenziava che si trattava di delibera rispettosa della regola prevista dall'art. 1120 c.c., in quanto non aveva reso inservibile l'area ad alcuno dei condomini).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stata impugnata una deliberazione dell'assemblea di condominio per il cui tramite era stata decisa l'introduzione di un divieto di apertura di un cancello che dava ingresso ad un'area comune, salvo che per compiere operazioni di carico e scarico merci: il tutto sostanzialmente in attuazione di una già vigente norma del regolamento condominiale. Prescindendo dal merito della questione, essendo stata respinta l'impugnativa per la natura meramente reiterativa rispetto alle prescrizioni già contenute nel vigente regolamento, la S.C. ribadisce la legittimazione attiva in capo alla proprietà e non al mero conduttore.

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