In materia testamentaria il termine non può essere apposto all'istituzione d'erede (art.
637 cod.civ.). La disposizione istitutiva d'erede sottoposta a termine, comunque, non é nulla, dal momento che esso
si considera non apposto. Per quanto attiene al legato, il I comma dell'art.
640 cod.civ. ne subordina la pur possibile operatività all'eventuale prestazione di garanzia da parte dell'erede onerato.
Occorre non fare confusione tra il termine in parola (di efficacia) e quello che può essere apposto dall'autorità giudiziaria su impulso di chi vi possa avere interesse, che individua il lasso temporale entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se intende accettare (art.
481 cod.civ.), ovvero entro il quale il legatario, analogamente, dichiari se intende rinunziare al legato (art.
650 cod.civ.). Si tratta della c.d.
actio interrogatoria che ha quale scopo quello di provocare la fissazione di un
termine decadenziale, al cui esito si esaurisce rispettivamente la facoltà di accettare l'eredità ovvero di rinunziare al legato.
Analizzeremo partitamente la
ratio dell'inapponibilità del termine di efficacia all'istituzione d'erede, la possibilità di fare ciò in relazione al legato e la distinzione, possibile anche in materia testamentaria, tra
termine di efficacia e
termine di adempimento, ciò che attiene alle obbligazioni scaturenti da lasciti testamentari a titolo di legato. Le cose dette non impediscono che il lascito testamentario deduca disposizioni da compiersi in un certo termine (di adempimento): esso tuttavia ha a che fare con la dinamica dell'esecuzione delle prestazioni o delle attribuzioni traslative dedotte e non già con il meccanismo di produzione degli effetti dell'intera attribuzione peculiare del termine di efficacia.