Termine di adempimento nel testamento



Il termine di adempimento, al contrario di quello di efficacia, è perfettamente apponibile al negozio testamentario, venendo a disciplinare il tempo dell'adempimento della prestazione, per lo più riconducibile ad un'obbligazione scaturente da un legato nota1 .

Se Tizio nomina erede Caio e lega a Sempronio la somma di lire 1.000.000 che dovrà essere versata entro due anni a far tempo dall'apertura della successione, si tratta di una chiara indicazione attinente le modalità cronologiche dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria facente capo all'erede.

Note

nota1

Il termine di adempimento si presenta quale modalità di esecuzione dell'adempimento. In quanto tale, esso presuppone un negozio già efficace, un diritto già attuale, semplicemente disciplinando il tempo dell'esecuzione della prestazione: Bigliazzi-Geri, Diritto civile, vol.I, t.2, Torino, 1986, p.772 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.476. Occorre altresì rilevare che in dottrina (Cassandro, Il termine nelle disposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1145) si distingue dal termine di efficacia e da quello di adempimento anche un termine del diritto che inerisce esclusivamente all'oggetto della situazione giuridica soggettiva attiva, venendo a scolpire la temporaneità del contenuto attivo. Come tale, questo termine riguarderebbe in concreto solo i diritti reali ( tipicamente l'usufrutto) in relazione ai quali potrebbe essere previsto dal disponente un arco cronologico oltre il quale il diritto stesso verrebbe meno.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Diritto civile, Torino, I, 1986
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CASSANDRO, Il termine nelle disposizioni testamentarie, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994

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