Apponibilità del termine al legato



L'art. 640 cod.civ. al I comma fa menzione di un legato disposto "sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo", allo scopo di disporre che l'onerato possa esser costretto a dare idonea garanzia al legatario, mentre al II comma, ancor più esplicitamente, si provvede analogamente "quando il legato è a termine finale".

Si ritiene pertanto apponibile al legato, tanto un termine iniziale, quanto un termine finale nota1 . La giustificazione della differenza rispetto al contrario principio posto dall'art. 637 cod.civ. in materia di istituzione, viene rinvenuta proprio nella diversità delle conseguenze giuridiche che si producono una volta che sia maturato il termine finale.

Nell'ipotesi di legato a termine, la titolarità del bene oggetto del lascito non passa ad un nuovo beneficiario, vale a dire che non è ravvisabile quell'ordine successivo che è a fondamento del divieto di cui all'art. 637 cod.civ. nota2. Difatti o il diritto si estingue alla maturazione del termine, come accade ad esempio per un legato di usufrutto, o comunque il diritto viene recuperato al patrimonio dell'erede (che già era stato onerato del lascito consistente nel legato): ad esempio Tizio nomina erede Caio onerandolo di un legato a favore di Sempronio consistente nel lascito della proprietà del fondo Tuscolano per la durata di dieci anni (ipotesi di proprietà temporanea nota3 ). Una volta decorsi i dieci anni il fondo ritorna di proprietà dell'erede Caio.

Proprio per questi motivi non pare essere ammesso un legato con termine iniziale che venga a coincidere con la morte del primo legatario (lego la casa in Via Appia a Tizio e, dopo la sua morte a Caio) ovvero, analogamente, con termine iniziale decorrente dalla morte dell'erede.In questi casi si avrebbe quell'ordine successivo che, essendo proprio della sostituzione fedecommissaria (art.692 cod.civ. ), non può risultare ammissibile se non nelle ipotesi in cui questa è consentita dalla legge nota4 .

Note

nota1

Cfr. Napoli, Il termine nelle disposizioni testamentarie, in Le successioni testamentarie (cod.civ.624-712), a cura di Bianca, in Giur.sist. di dir.civ. e comm., Torino, 1983, p.150.
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nota2

Così Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.233.Occorre peraltro precisare che fondamento della norma è non solo il contrasto con il divieto del fedecommesso, previsto dal nostro ordinamento, ma anche con il principio semel heres semper heres : cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.190 e Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.405.
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nota3

Secondo una diversa ricostruzione il diritto lasciato al legatario dovrebbe equipararsi sostanzialmente ad un diritto di usufrutto: Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.623.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.280.
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Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIANNATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., 1962
  • NAPOLI, Il termine nelle disposizioni testamentarie (in Le successioni testamentarie), Torino, Giur.sist.dir.civ.e comm.dir.da Bigiavi, 1983

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