Appello di Palermo 2 aprile 2001: Applicazione immediata dell'art.32 legge 340/00

L'art.32 legge 24 novembre 2000 n. 340, è norma di diritto pubblico di carattere procedimentale, afferendo al procedimento costitutivo della nuova società per azioni, onde è immediata applicazione anche agli atti costitutivi depositati per l'omologazione e non ancora omologati alla data ( 9 dicembre 2000) di entrata in vigore della nuova normativa e va, pertanto, annullato l'eventuale decreto di omologazione erroneamente emanato, nelle more, dal tribunale.
La soppressione dell'omologazione giudiziaria abolisce il controllo giudiziario sugli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese non lo sostituisce con altri tipi di controllo. Il notaio chiamato a redigere l'atto, infatti, non esercita un vero controllo, in senso stretto, in quanto non è soggetto terzo diverso da quello che lo ha rogato, ma ne garantisce soltanto la legittimità; mentre all'Ufficio del Registro delle imprese è richiesta solo la verifica della regolarità formale della documentazione esibita, all'atto dell'iscrizione della società nei registri.

Commento

Un contributo alla chiarezza in tema della (parziale) soppressione dell'omologazione giudiziaria in materia di atti societari. L'entrata in vigore della l. 24 novembre 2000 n.340 non ha affidato al notaio un tipo di controllo sostitutivo di quello già proprio del Giudice. Nemmeno un siffatto sindacato deve ritenersi essere stato affidato all'Ufficio del registro delle Imprese, il cui Conservatore deve soltanto verificare la regolarità della documentazione presentata sotto il profilo della mera regolarità formale.

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