Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 14


PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
1. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

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