Codice Civile art. 2761


CREDITI DEL VETTORE, DEL MANDATARIO, DEL DEPOSITARIO E DEL SEQUESTRATARIO
1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d' imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.
2. I crediti derivanti dall' esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l' esecuzione del mandato.
3. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
4. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' articolo 2756.

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