Il contratto di factoring



Il factoring corrisponde ad una tipologia contrattuale che, introdotta in un primo tempo nel nostro ordinamento (sulla scorta dell'esperienza giuridica propria di altri Paesi) in forza del generale principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 cod. civ. ), è stata recepita per effetto della legge 21 febbraio 1991 n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) nonché della legge 14 luglio 1993, n. 260 , che ha ratificato la convenzione sul factoring internazionale di Ottawa (Convenzione in data 28 maggio 1988), la quale appunto si riferisce soltanto ai contratti internazionali, ponendo una disciplina per lo più derogabile dalle parti nota1 ).

Mediante la convenzione di factoring nota2 un soggetto professionale (denominato factor) si obbliga, verso il corrispettivo di una commissione, il cui importo può variare in dipendenza di una serie di aspetti relativi all'eventuale assicurazione del credito ed alla fornitura di servizi accessori, a gestire per un cliente (imprenditore) nota3 la riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività. Ciò normalmente importa la cessione di tali crediti spesso in via anticipata al factor, il quale per tale motivo viene ad assumere il ruolo di finanziatore del cliente. Vi sono in questo senso analogie con lo sconto o l'anticipazione bancarianota4. E' per questa ragione che il factoring può, ai sensi del T.U. in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n. 385 del 1993 ) essere esercitato soltanto da una banca o da un intermediario finanziario abilitato, il cui oggetto sociale preveda la possibilità di esercitare l'attività dì acquisto di crediti.

I soggetti abilitati peraltro hanno la possibilità di risultare cessionari soltanto di crediti pecuniari che siano sorti nell'esercizio dell'impresa (crediti che possono essere considerati genericamente, in massa, come anche futuri nota5, in quanto scaturenti da rapporti non attuali, ma comunque legati all'attività imprenditoriale del cliente) nell'ambito di un arco temporale che non ecceda i 24 mesi a far tempo dalla stipulazione della cessione (cfr. art. 3 della legge n. 52 del 1991).

Regola generale in materia di factoring è che la cessione, al contrario di quanto prescritto dall'art. 1267 cod. civ. , intervenga pro solvendo, dunque rimanendo a carico del cedente il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto nota6, ad eccezione del caso in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge del 1991, il factor non abbia rinunziato a tale garanzia.

In quest'ultima eventualità, in caso di inadempimento del debitore ceduto, il factor non potrà pretendere dal cliente la restituzione degli anticipi versatigli. Particolari problemi si possono porre in tema di eccezioni opponibili da parte del debitore ceduto al factor, soprattutto in relazione all'eventuale risposta del primo alla comunicazione effettuatagli circa l'intervenuta cessione (Cass. Civ. Sez. I, 8497/94 ).

Ai sensi dell'art. 5 della legge del 1991, n. 52 la cessione è inoltre opponibile ai terzi, con speciale riguardo al fallimento del cedente, pure in difetto di notificazione al debitore ceduto quando l'anticipazione versata dal factor al cedente abbia data certa nota7, in espressa deroga rispetto al principio di cui all'art. 1265 cod. civ. (salva la possibilità che sia data la prova che il cessionario che ha effettuato il pagamento conosceva lo stato di insolvenza del cedente).

Tra i terzi di cui all'art. 5 si possono annoverare anche gli aventi causa del cedente (a meno che l'acquisto di costoro non abbia data certa anteriore a quella del pagamento), i creditori del cedente che abbiano proceduto esecutivamente in data successiva al pagamento effettuato dal cessionario.

Note

nota1

Occorre pertanto che si tratti di contratti di vendita di merci tra soggetti che abbiano domicilio in Paesi diversi, quando sia il contratto di vendita, sia quello di factoring siano fatti oggetto di disciplina da parte della legge di uno Stato che ha aderito alla Convenzione.
top1

nota2

Circa la struttura del contratto di factoring vi sono diverse opinioni. Alcuni (Carnevali, Sul contratto di factoring, in Mon.Trib., 1976, p. 307; Quatraro, Factoring e procedure concorsuali, in Le Società, n. 9,1984, p. 984) ritengono si tratti di una cessione unica di crediti futuri (con la conseguenza che i crediti al loro sorgere si trasferiscono automaticamente al factor); altri (Frignani, Il regime delle eccezioni opponibili al factor, Milano, 1982, pp. 56 e ss.) reputano invece trattarsi di un contratto preliminare in forza del quale l'impresa si obbliga a cedere al factor i crediti che sorgeranno (con il conseguente perfezionamento di tanti futuri contratti di cessione).
top2

nota3

Si sostiene che l'imprenditore con il contratto di factoring miri a procurarsi liquidità anticipata, certezza di incasso e collaborazione gestionale: Carnevali, I problemi giuridici del factor, in Riv.dir.civ., vol.II, 1978, p. 314; Cassadro, Collaborazione alla gestione e finanziamento d'impresa: il factoring in Europa, Milano, 1981, pp. 44 e ss.
top3

nota4

In tal senso Santangelo, Il factoring, in Diritto fallimentare, vol. II, 1975, p. 217; Labianca, Factoring, in Riv. dir. comm., vol.I, 1979, pp. 166 e ss.
top4

nota5

Così Panzani, Leasing e factoring, panorama della giurisprudenza in tema di revocatorie fallimentari, in Riv.it.leasing, 1988, p. 72, il quale sostiene che per i crediti futuri è sufficiente l'individuazione, determinata o determinabile, della fonte dei crediti stessi.
top5

nota6

In dottrina si rifiuta l'interpretazione estensiva della norma secondo cui il cedente è obbligato a garantire l'intero importo, facendosi piuttostoriferimento "all'entità della singola e specifica operazione che non ha prodotto i risultati sperati": De Marchis, La nuova disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa, in Impresa, n. 9,1991, p. 1254.
top6

nota7

La nozione di "pagamento con data certa" è equivoca e dà luogo a discussioni: per la disamina delle varie posizioni si veda Panzani, Opponibilità del contratto di factoring al fallimento, in Atti del Convegno: "Factoring e Impresa: due realtà a confronto", Torino, 16 novembre 1989, p. 68; De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p. 108.
top7

Bibliografia

  • CARNEVALI, I problemi giuridici del factor, Riv.dir.civ. , II, 1978
  • CARNEVALI, Sul contratto di factoring, Mon.Trib., 1976
  • CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento d’impresa: il factoring in Europa, Milano, 1981
  • DE MARCHIS, La nuova disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa, Impresa, 9, 1991
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • FRIGNANI, Il regime delle eccezioni opponibili al factor, Milano, 1982
  • LABIANCA, Factoring, Riv.dir.comm., I, 1979
  • PANZANI, Leasing e factoring, panorama della giurisprudenza in tema di revocatorie fallimentari, Riv.it.leasing, 1988
  • PANZANI, Opponibilità del contratto di factoring al fallimento, Torino, Atti del convegno: factoring e impresa, 1989
  • QUATRARO, Factoring e procedure concorsuali, Le società, 9, 1984
  • SANTANGELO, Factoring, Dir. fall., I, 1975

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il contratto di factoring"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti