Legge del 1991 numero 52 art. 3


Cessione di crediti futuri e di crediti in massa
I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
La cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

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