Funzione del factoring



Il factoríng è nato per sopperire alla difficoltà delle imprese: la comune prassi di accordare dilazioni del pagamento anche cospicue pone l'esigenza di dotarsi di liquidità, in un certo senso anticipando la riscossione dei crediti maturati verso la propria clientela, ma non ancora esigibili. Appare conveniente fruire dei servizi del factor che si offre di acquisirli, venendo in questo modo non soltanto a finanziare l'impresa cedente, bensì anche svolgendo spesso la funzione di assicurazione del credito. E' infatti frequente che il cedente sia garantito contro l'insolvenza del debitore, il cui rischio viene assunto dal factor, il quale provvede altresì  alla gestione dei crediti che ha acquistato, riscuotendoli ed eventualmente intraprendendo le opportune azioni giudiziarie contro il debitore inadempiente nota1. In linea teorica è dunque possibile individuare tre funzioni svolte dalla società di factoring: il finanziamento, la gestione dei crediti e la funzione assicurativa per l'insolvenza del debitore (Cass.civ., sez.I, 684/2001 )nota2.

Ciò premesso, la prassi contrattuale conosce la predisposizione di clausole volte ad attenuare o ad escludere una o più di queste tre funzioni. Così può essere che il factor si riservi il diritto di accettare i crediti ceduti. Il cliente cede i propri crediti pro solvendo, dovendo cioè garantire sia l'esistenza del credito (la c.d. veritas nomini), sia la solvenza del debitore ceduto (la c.d. bonitas nomini). Il factor, in caso di inadempimento del debitore ceduto potrà rivalersi nei confronti del cliente cedente, ripetendo quanto corrispostogli. Soltanto nell'ipotesi in cui il factor abbia espressamente dichiarato di approvare uno o più determinati crediti, appropriandosene definitivamente, il contratto svolgerà anche una funzione assicurativa per il cliente. La cessione dei crediti è ordinariamente caratterizzata dall'obbligo del cedente di comunicare al factor, prima o dopo la conclusione dell'affare, tutti i dati relativi al contratto che sta per concludere o che ha già concluso e dal quale scaturisce il creditonota3 . Il factor, avvalendosi della riserva contrattualmente già prevista, deciderà se acquisire o meno i crediti, in dipendenza della maggiore o minore solvibilità dei soggetti indicati ovvero delle caratteristiche oggettive del credito. 

Le parti possono anche convenire la cessione della globalità dei crediti, anche futuri. E' prospettabile addirittura la comprensione nell'accordo soltanto di una parte di crediti individuata in ragione di criteri geografici, di clientela o di settore di attività (ad es., in quest'ultimo caso, solo le forniture di beni e non quelle di servizi).

La funzione di finanziamento può infine essere temperata ogniqualvolta la stipulazione del contratto di factoring preveda che il factor corrisponda al cliente l'importo del credito ceduto al valore nominale soltanto in esito all'incasso dal debitore ceduto, senza cioè anticipare alcunchè nota4 . E' evidente che, in questo caso, assume un ruolo preminente la funzione di gestione dei crediti che la società cessionaria svolge nella riscossione degli stessi.

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Note

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Cfr. Bianchi, Il factoring e i problemi gestionali che comporta, Torino, 1970.
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nota2

Bausilio, Contratti atipici, Padova, 2002, p.67.
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nota3

Tale obbligo di comunicazione concerne (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez.III, 5947/1999 ) tutte le notizie in merito alla condizione patrimoniale dei debitori ceduti, nonché tutti i documenti inerenti il credito che devono perciò venire trasmessi al factor.
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nota4

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.292.
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Bibliografia

  • BAUSILIO, Contratti atipici, Padova, 2002
  • BIANCHI, Il factoring e i problemi gestionali che comporta, Torino, 1970
  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995

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