I registri del condominio


L'art.1130 cod.civ. contiene ai nn.6 e 7 il riferimento ad alcuni registri la cui tenuta ed aggiornamento da parte dell'amministratore sono obbligatori.
a) Il registro di anagrafe condominiale. Esso contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. La legge non individua espressamente chi siano i soggetti obbligati a porre in essere la condotta e neppure quale sia il dies a quo del termine. Parrebbe trattarsi nel primo caso di ogni singolo condomino (o di ciascuno dei comproprietari della singola unità immobiliare ovvero di ciascun titolare di diritto parziario sulla stessa). Quanto al momento iniziale di decorrenza del termine, dovrebbe coincidere con il quello in cui ha luogo la variazione.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Con il d.l. 145/2013 (c.d. “Destinazione Italia”) è stata inserita al n.6 della norma in parola la precisazione “delle parti comuni dell'edificio”, ciò che vale a definire l’ambito dell’informativa oggetto del registro di anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni condominiali e non anche a quelli afferenti alle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.

b) Il registro dei verbali delle assemblee (la cui verbalizzazione possiede natura di scrittura privata: si veda Cass, Civ. Sez. VI-II, ord. 28509/2020), nel quale devono essere annotate le verbalizzazioni dello svolgimento delle assemblee a cura dell'amministratore. In esso sono altresì annotate le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
c) Il registro di nomina e revoca dell'amministratore, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
d) Il registro di contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti contabili in entrata ed in uscita. Esso può essere tenuto anche con modalità informatizzate.

Il registro indicato dal quarto comma dell' art.1129 cod.civ. e dal terzo comma dell' art.1138 cod.civ. del codice, vale a dire il registro delle assemblee, sono tenuti presso l' associazione professionale dei proprietari di fabbricati ai sensi dell'art. 71 disp.att.cod.civ..

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  • Studio n. 906-2013/C, Contributo allo studio della riforma del condominio: temi e questioni di interesse notarile

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