Il verbale di assemblea condominiale possiede natura di scrittura privata. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 28509 del 15 dicembre 2020)

Il verbale di un'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura di scrittura privata, rivestendo valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (e non, dunque, quanto alla veridicità del contenuto della scrittura).

Commento

(di Daniele Minussi)
La lite era originata dalla richiesta di un amministratore di condominio che domandava il pagamento degli importi al medesimo spettanti per compensi arretrati e spese. Il tutto in forza di un verbale d'assemblea che era successivamente contestato da un condomino. Costui aveva infatti dedotto che la frase con la quale era stato riconosciuto il credito era stata aggiunta in un secondo momento, con penna e grafia diverse rispetto al rimanente testo.
Falso materiale o falso ideologico? Secondo la corte di merito poiché il verbale era stato firmato dal presidente e dal segretario, l’efficacia probatoria del riconoscimento di debito da parte del Condominio e contenuta nel verbale stesso avrebbe potuto essere superata solo con la proposizione della querela di falso. In grado di appello inoltre non era stato considerato il difetto di prova della circostanza che l'aggiunta sul verbale fosse stata operata in sede assembleare e non dopo la chiusura della riunione. La proposizione della querela di falso non sarebbe stata inoltre necessaria allorquando la falsità fosse agevolmente rilevabile, non occorrendo indagini istruttorie diverse dall'esame del documento. Ma alla fine qual è l’efficacia probatoria del verbale di assemblea condominiale?
la Corte ha affermato in proposito che esso, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, possiede natura di scrittura privata, rivestendo pertanto valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori. Il verbale tuttavia non possiede alcuna forza attestante la veridicità del contenuto della scrittura in cui si sostanzia. Ciò premesso, non avendo il Condominio disconosciuto le sottoscrizioni di cui al verbale, lo stesso aveva acquisito l’efficacia di cui all’art. 2702 cod.civ., onde l’unica possibilità di eliminare il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla scorta della allegazione dell'alterazione successiva al suo perfezionamento consisteva nella proposizione di querela di falso. Tale rimedio infatti si palesa come lo strumento atto ad accertare che il contenuto delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto in un tempo successivo alla sottoscrizione.

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