Rendiconto condominiale

Ai sensi dell'art.1130 cod.civ. l'amministratore del condominio deve redigere e successivamente presentare all'assemblea ai fini dell'approvazione il rendiconto condominiale. Quest'ultimo, secondo le previsioni di cui all'art.1130 bis cod.civ. contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Esso si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. Si badi al fatto che, nei condominii con almeno dodici unità è possibile che venga nominato, con funzioni di controllo che non potranno non riguardare i dati contabili, ai sensi del II comma dell'art.1130 bis cod.civ. un consiglio di condominio.
La deliberazione di approvazione del rendiconto è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

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