Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (DL 23 dicembre 2013, n. 145)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300 il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Non c'entra nulla con le tariffe elettriche nè con il gas: tra le mille "chicche" e prelibatezze natalizie il provvedimento normativo viene a novellare il d.p.r. 1973 n.601 (e questo la dice lunga sulla indispensabilità di utilizzare la decretazione d'urgenza) introducendo un requisito specifico onde poter fruire della imposta sostitutiva (invece che quella ordinaria di bollo, di registro, ipotecaria) nell'occasione del perfezionamento di contratti di finanziamento e di mutuo ipotecariamente garantiti (e non). In sede di stipula del contratto infatti deve essere espressa l'opzione per tale regime tributario.
L'art. 17 del dpr 601/73 viene, per effetto dell'art.12 comma IV del d.l. in esame, così modificato: "Imposta sostitutiva.
Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento."
Tra le altre innovazioni si segnalano (art.1 VII e VIII comma) anche l'eliminazione della causa di nullità (con la possibilità di una sorprendente sanatoria retraoattiva "a richiesta" anche di una soltanto delle parti del contratto) in conseguenza della mancata allegazione dell'APE, sostituito da salate sanzioni pecuniarie, nonchè ulteriori modifiche della recente normativa in tema di condominio dalla legge 2012 n.220.
Notevole anche l'introduzione (II comma art. 2947 cod.civ.), in materia di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, di un termine decadenziale di tre mesi a far tempo dal fatto dannoso per richiederne il risarcimento (termine che si accoppia a quello, prescrizionale, di due anni, immutato).
Da notare anche la novellazione del n.2 del II comma dell'art.1120 cod.civ. in tema di condominio (che elimina l'inciso "per il contenimento del consumo energetico degli edifici”, rendendo applicabile a tali interventi i quorum assembleari di cui al III comma dell'art.1136 cod.civ..

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